Cos’è l’assegno ordinario di invalidità, chi può richiederlo e come: tutto quello che devi sapere.
Nell’ ambito della Previdenza sociale tutti o quasi hanno sentito parlare di invalidità civile e di indennità di accompagnamento. Di sicuro pochi, almeno tra i non addetti ai lavori, hanno sentito parlare dell’ assegno ordinario di invalidità.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità
Il primo comma dell’art. 38 della nostra costituzione afferma che “ Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” .
Il secondo capoverso del citato articolo chiarisce che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Sulla base di queste premesse dettate dalla norma costituzionale si muove il legislatore ordinario quando prevede la misura previdenziale ed assistenziale dell’assegno ordinario di invalidità che può essere richiesta dal lavoratore la cui capacità risulti essere ridotta a meno di un terzo a causa di una accertata infermità di natura fisica e /o mentale .
Chi può richiedere l’assegno
L’erogazione dell’A.O.I. può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria nonché dagli iscritti alla Gestione separata.
Due sono i requisiti richieste dalla legge:
- Requisito sanitario: accertamento da parte di una commissione Medico-legale dell’I.N.P.S della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- Requisito amministrativo: presenza di almeno 260 contributi settimanali ( pari a 5 anni) di cui 156 (pari a 3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.
Per perfezionare il requisito contributivo minimo può essere utilizzata tutta la contribuzione ed anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia.
Come si presenta la domanda?
La domanda per richiedere l’assegno ordinario di invalidità può essere presentata:
- Tramite il portale online dell’INPS;
- Tramite la sede di un Patronato;
Alla domanda va allegato il modello SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante.
L’osservazione giuridica
E’ di fondamentale importanza chiedersi che rilevanza abbiano le mansioni svolte dal lavoratore rispetto al giudizio di valutazione sull’invalidità e sull’impatto della stessa sulla riduzione della capacità lavorativa. In questo caso ci viene in aiuto la Cassazione che con pronunce plurime ha chiarito che in nessun caso la valutazione della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 deve essere fatta avendo come riferimento il grado di invalidità civile del soggetto esaminato e che occorre dare un giudizio prognostico sulla possibilità futura della persona richiedente la misura dell’A.O.I. di continuare a svolgere le mansioni precedenti o di essere impiegato in diverse mansioni in un determinato ambito lavorativo. ( cfr tra le tante con sentenze Cass. n. 5489/2016, 20682/2016,2329/2018,14414/2019,9745/2019)
L’indagine, che coinvolge l’analisi del dato anagrafico, territoriale e sociale del soggetto richiedente, quando non è svolta dalla commissione medico legale dell’INPS dovrà essere fatta in sede di ricorso giudiziale dal Giudice investito della controversia.
Sono note agli addetti ai lavori le ultime trovate normative che tendono a gratificare le commissioni mediche dell’INPS quando scovano falsi invalidi o respingono domande di pensione e di invalidità, trovate normative che oltre a porre il medico di fronte ad una pressione etica non da poco, evidenziano un forte conflitto di interessi tra il dovere del medico che in scienza e coscienza deve accertare una minorazione psicofisica e l’interesse dello stesso a percepire gratificazioni economiche, nella forma di premi di produzione proporzionali al numero di pratiche bocciate. Insomma, meccanismi che allontanano ancora di più il cittadino dalle istituzioni e che nulla hanno a che fare con la necessità di “scovare” i falsi invalidi o i richiedenti palesemente non bisognevoli di misure di assistenza previdenziale .
Quale allora l’approccio migliore se si ha intenzione e necessità di richiedere una prestazione assistenziale ed in particolare quella dell’A.O.I..
L’approccio migliore si sintetizza in tre passi:
- Affidarsi ad uno studio legale che curi dall’inizio alla fine la pratica coordinando il patronato e il medico legale;
- Servirsi dell’ausilio tecnico di un medico-legale che orienti il periziando verso gli approfondimenti medici necessari per indagare e certificare da un punto di vista medico-legale le patologie e le invalidità di cui un soggetto è portatore;
- Definire in sede amministrativa per il tramite di un patronato la pratica e, in caso di rigetto da parte dell’INPS della domanda, procedere con ricorso davanti al Giudice del Lavoro- Sezione Previdenza per l’accertamento del requisito richiesto.
Approcci diversi o inversioni dei passi sopra indicati sono concettualmente errati: il medico legale da solo non può assicurare una tutela giudiziaria in caso di necessità; egualmente il Patronato non può andare oltre il ricorso amministrativo e necessita dell’intervento di un avvocato che, è sempre bene ricordarlo a quei patronati che tendono ad accentrare competenze e funzioni non previste dalla legge per interessi noti ai più, deve essere di fiducia del cliente e non del patronato che ha esaurito la sua funzione assistenziale nel momento in cui la domanda è presentata all’INPS.