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Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, analogie e differenze: cosa bisogna sapere.

La responsabilità civile distingue due diverse figure: responsabilità contrattuale – articolo 1218– e quella extracontrattuale – articolo 2043. La prima si riferisce a un inadempimento di un’obbligazione preesistente mentre la seconda si applica quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato ad alcun rapporto.

L’avvocato Giulio Iannotta vuole fare luce su questo argomento e la prima precisazione d’obbligo è farvi notare che non è necessaria la presenza di un contratto perché vengano definite tali responsabilità.

Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, analogie e differenze

La distinzione tra le due tipologie non è solo teorica. Come si può facilmente immaginare, queste hanno norme in comune e connotati differenti. Vediamo di seguito alcune caratteristiche.

Onere della prova

Per quanto riguarda la tipologia extracontrattuale, l’onere della prova è a carico del danneggiato mentre in quella contrattuale è l’inverso. In caso di inadempimento, il legislatore presume la colpa del debitore, esonerando l’attore dall’obbligo probatorio. Il debitore può sollevarsi da ogni responsabilità provando l’assenza di colpa.

Valutazione del danno

La responsabilità extracontrattuale prevede il risarcimento dei danni prevedibili e imprevedibili mentre quella contrattuale prevede il risarcimento solo di quelli prevedibili.

Istituto della mora: le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Nell’articolo 2947, la mora opera ex re, poiché non è possibile ammettere alcuna tolleranza. Nel secondo caso, quello dell’articolo 2946, invece, la mora non opera mai automaticamente, dal momento che potrebbe essere richiamata la tolleranza.

Prescrizione

L’articolo 2043, sulla base dell’articolo 2947 prevede una prescrizione di cinque anni per il risarcimento mentre l’articolo 1218, sulla base dell’articolo 2946, prevede una prescrizione di dieci anni, salvo la prescrizione di termini inferiori per alcuni tipi di contratto.

L’avvocato Giulio Iannotta mette a disposizione a sua preparazione sull’argomento per aiutarvi nello stabilire la vostra posizione in merito all’argomento. Per ulteriori informazioni contatta lo Studio Legale o compila il form online.