Nell’approfondimento odierno ci soffermeremo sulle differenze tra Trust e Fondo Patrimoniale, due istituti solitamente utilizzati per proteggere il proprio patrimonio.
Qualche giorno fa abbiamo introdotto l’argomento delle tutele patrimoniali, cioè di quelle azioni che un soggetto può porre in essere per proteggere i propri beni e mantenere nel tempo la loro funzionalità. Abbiamo evidenziato che creare con lavoro e sacrificio patrimoni non li mette al riparo da attacchi futuri che ne impoveriscono la consistenza se non abbiamo la lungimiranza di ragionare in termini di funzionalità patrimoniale. Oggi pertanto ci soffermiamo su due istituti che vengono di solito utilizzati per fini di protezione patrimoniale le cui differenze sono nette anche se non note a tutti: il TRUST e il FONDO PATRIMONIALE.
Trust e Fondo Patrimoniale: definizioni e differenze
La matrice dei due istituti è diversa: il Trust è un istituto di diritto anglosassone che progressivamente va diffondendosi in Europa e in particolare in Italia, il Fondo Patrimoniale è previsto dal nostro ordinamento ed erroneamente è definito “Trust all’italiana”, anche se differisce profondamente dall’istituto a cui è assimilato.
In base all’articolo 167 del Codice Civile “ Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte dei bisogni della famiglia”
Dalla definizione emerge una prima grande differenza tra il TRUST e il FONDO PATRIMONIALE.
Il Fondo patrimoniale è legato alle esigenze della famiglia e al di là di tale esigenza non vi è motivo di costituire un fondo patrimoniale: è necessario che a costituire il fondo patrimoniale siano soggetti coniugati o che vi sia una unione civile. Il Trust invece può essere costituito da chiunque.
Beneficiari del Fondo Patrimoniale devono essere soggetti della famiglia, beneficiario del Trust può essere “chiunque” , quindi anche soggetti estranei al nucleo familiare, ad esempio enti, associazioni, società o, per restare in tema, il figlio nato da una unione extra coniugale.
Anche per quanto riguarda la tipologia di beni che possono entrare nei due istituti vi sono delle differenze:
Nel Fondo Patrimoniale possono entrare quote di società ma secondo un orientamento giurisprudenziale fortemente limitante, non possono entrare quote di srl e di sas e non possono essere conferiti nel fondo tutte le tipologie di beni, ad esempio sono esclusi i gioielli.
Nel Trust possono rientrare tutte le tipologie di beni, quindi beni mobili e immobili nonché crediti e quote societarie senza preclusioni.
La funzionalità dei due istituti
Sotto il profilo della funzionalità dei due istituti ci troviamo davanti a strumenti che riescono a soddisfare l’esigenza di un soggetto in maniera assolutamente differente.
Lo notiamo quando ragioniamo sull’aspetto della destinazione dei beni. Nel Fondo patrimoniale è sì vero che possono rientrare beni immobili ma laddove il bene venga venduto nel corso del tempo il ricavato dello stesso uscirebbe per sempre dalla dotazione del fondo e ciò significherebbe che per quel bene non si avrebbe più alcun effetto separativo o protettivo. Cioè rientrerebbe nel patrimonio personale del coniuge o dei coniugi e per questo motivo non godrebbe della protezione funzionale di cui gode il fondo patrimoniale. Nel Trust invece in caso di vendita del bene immobile, il ricavato resterebbe all’interno del Trust, per cui quel valore economico continuerebbe a godere della protezione normativa esattamente come prima della vendita.
La durata
Analizziamo ora l’aspetto della durata dei due istituti: la considerazione di base da cui muoviamo è che chi costituisce un Fondo Patrimoniale o un Trust ha come desiderio quello di porre al riparo da rischi un determinato beni o complesso di beni affinchè qualcuno, di solito i figli, ne possano godere anche al di là delle loro capacità gestionali di quel determinato bene. E allora dobbiamo evidenziare che il Fondo Patrimoniale si scioglie o di certo diventa inopponibile a terzi quando viene meno il vincolo coniugale, è il caso del divorzio o della morte del coniuge, laddove non vi siano figli. In caso invece ci siano figli il Fondo patrimoniale resterà in piedi fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli minori, poi si scioglierà.
Questo non accade nel Trust, la cui durata è di 90 anni ma tendenzialmente a vita in quanto è possibile progressivamente conferire i beni di un Trust in altro Trust prima della naturale scadenza o rinnovarlo, modificarlo tendenzialmente in eterno, con l’effetto che gli eventi che colpiscono il nucleo familiare del disponente o del beneficiario del Trust sono irrilevanti rispetto al Trust e al patrimonio conferito e gestito in Trust.
Come si gestisce il patrimonio conferito in Trust o nel Fondo Patrimoniale
Veniamo alla parte forse più interessate perché risponde alla domanda che molti si pongono: Come si gestisce il patrimonio conferito in Trust o nel Fondo Patrimoniale?
Nel Fondo patrimoniale la gestione è affidata ad entrambi i coniugi e anche per alcune decisioni e disposizioni patrimoniali, laddove vi siano figli minori, è necessario passare per l’autorizzazione del Giudice Tutelare che dovrà appunto verificare se quel singolo atto dispositivo è in linea con le esigenze del minore e rispetta la funzionalità per cui il Fondo patrimoniale era stato costituito.
Nel Trust assistiamo a previsioni anticipate riguardo alle possibili disposizioni del patrimonio conferito in Trust perché il soggetto disponente avrà previsto nell’atto di costituzione le diverse ipotesi di gestione e disposizione patrimoniali in presenza di figli minori. All’occorrenza potrà essere deciso nell’atto di disposizione la necessità per il beneficiario del trust di chiedere per singole disposizioni che possono riguardare un figlio minore l’assenso del cosiddetto Guardiano, che è il soggetto eventualmente preposto a verificare che le azioni relative all’impiego del patrimonio siano rispondenti alle finalità del Trust.
Fondo Patrimoniale e Trust: la protezione del patrimonio
Sappiamo che una delle preoccupazioni che spingono una persona a costituire un Fondo patrimoniale o un Trust è quella di proteggere il patrimonio da attacchi di terzi e allora vediamo come reagiscono i due istituti rispetto a questa eventualità.
Nel Fondo patrimoniale, se il debito è stato contratto per soddisfare esigenze della famiglia, il Fondo patrimoniale è aggredibile dal terzo creditore in quanto è evidente che essendo la dotazione del Fondo Patrimoniale prevista proprio a tutela del nucleo familiare quell’effetto separativo tipico del Fondo rispetto al patrimonio del coniuge non può essere invocato e prevale il diritto del creditore a veder soddisfatto il proprio credito.
Diversamente nel Trust, laddove l’istituto sia costituito quando non vi sono esposizioni debitorie, quel patrimonio oggetto di conferimento, almeno per 90 anni non sarà aggredibile da creditori personali del disponente e dei beneficiari sorti dopo la costituzione del Trust, nel primo caso perché il bene non fa più parte del patrimonio del disponente, nel secondo caso perché non fa ancora parte del patrimonio dei beneficiari.
E se ho un debito fiscale o contributivo posso costituire un Trust e godere di un effetto protettivo? Nell’ottica della funzione del Trust che è protettiva ma anche gestionale la risposta è positiva nel senso che una volta trovato un accordo con fisco ed ente di previdenza sul debito maturato e a condizione che sia rispettato quell’accordo il Trust è assolutamente utilizzabile come strumento di protezione e per garantire nel tempo una gestione proficua e orientata del patrimonio.
Il limite in ogni caso del Trust è rappresentato dalle azioni revocatorie che possono essere esperite nei confronti degli atti di disposizione dei beni entro 5 anni dall’atto di disposizione ma come per ogni cosa della vita la soluzione in questo caso è sempre quella di “pensarci prima” cioè di utilizzare nella gestione delle cose di tutti i giorni quel grado di cautela minimo e sufficiente richiesto dal bene da tutelare. Inutile dire che il fai da te quando non sia hanno adeguate competenze è sempre da sconsigliare ed in questa ottica il Trust può essere considerato uno strumento per saggi e non per scaltri!
La successione
Infine, come si comportano i beni conferiti nel Fondo patrimoniale e in Trust in caso di successione?
Nel Fondo patrimoniale i beni conferiti nel fondo cadranno in successione e come si può immaginare, una volta entrati a far parte del patrimonio dell’erede saranno aggredibili da terzi creditori di quest’ultimo. Nel Trust l’evento morte non inciderà sul conferimento del bene in Trust perché i beni conferiti non cadranno in successione e continueranno ad assolvere la loro funzione secondo le finalità del Trust stabilite nell’atto dispositivo per cui l’effetto protettivo e separativo non verrà meno a causa della morte del disponente o del beneficiario del Trust.
Valutazioni finali: quale dei due istituti è da preferire? Non si può rispondere a questa domanda senza una adeguata verifica e analisi delle esigenze presenti e future del soggetto interessato alla tutela ma oggettivamente non si può constatare come il Trust abbia caratteristiche di flessibilità nel suo utilizzo che lo rendono nella maggior parte dei casi più funzionale a soddisfare una esigenza di gestione del patrimonio latamente inteso orientato a finalità gestionali e protettive.