Nell’approfondimento proveremo a fare chiarezza tra danno biologico e danno morale: qual è la differenza e cosa dice la legge.
Spesso, a seguito di fatti illeciti, possono verificarsi delle compromissioni psico-fisiche che si tramutano in vere e proprie patologie con riflessi di tipo “pecunia doloris” e di disagio definito dagli specialisti “depressione sotto-soglia”. Queste alterazioni comportamentali, quando scaturite da un illecito, devono essere adeguatamente ricompensate. Nell’approfondimento odierno ci soffermeremo sulla differenza tra danno morale e danno biologico e proveremo a fare luce sul quadro normativo.
Danno morale e danno biologico: la differenza
Il danno morale comprende il dolore e le sofferenze cioè il pretium doloris. Il danno biologico, invece, si riferisce alla lesione dell’integrità psico-fisica, definito da accertamenti medico legale. Il danno esistenziale si individua nella lesione della personalità del soggetto e nel suo modo di rapportarsi con la società. Il danno morale riguarda solo la sfera personale del danneggiato e alla sua sensibilità emotivo. Il danno esistenziale, invece, come accennato, fa riferimento all’ambiente esterno e al modo in cui soggetto si rapporta con esso.
Riconoscimento del danno morale
Prima dell’ultimo intervento giuridico, il danno non patrimoniale e non risarcibile, in mancanza di fatto reato e di alterazioni psicofisiche, restava escluso dal risarcimento. Questo genere di danno è stato ampliato grazie alla Corte di Cassazione – grazie alle sentenze 7281-7282 e 7283 – e a un successivo avallo della Corte Costituzionale – con la sentenza 23 del 11.7.2003. entrambe comprendono “la fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che, ai fini civili, la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge” Corte Cost. 11.7.2003, n. 233).
Il danno non patrimoniale
Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali fanno sì che il danno biologico possa esser inserito nel danno non patrimoniale. In questo dovrebbero anche essere compresi il danno morale soggettivo, il danno biologioco e il danno esistenziale.
Risarcimento
Qualsiasi danno alla persona, di qualunque natura esso sia – riconducibile al danno morale, a quello fisico al disagio frutto dell’impossibilità di svolgere le attività come prima che avvenisse il fatto illecito – può avere ripercussioni negative sull’individuo, agevola il giudice nello stabilire un’equa quantificazione del danno, poiché il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento. Perché questo possa accedere è necessario provare il nesso di casualità tra fatto illecito ed evento, accertando che il primo sia astrattamente idoneo a provocare la lesione.