Nel nostro nuovo approfondimento ci concentriamo sul tema dell’infortunistica stradale sul lavoro. Cosa prevede la normativa e come è possibile procedere.
Negli ultimi mesi l’infortunio stradale ha fatto registrare, purtroppo, un considerevole aumento dei casi dopo che aveva subito una lieve battuta d’arresto nel periodo del lockdown. Succede che, a causa di alcune difficoltà, l’interessato possa non ottenere il risarcimento. Per evitare incomprensioni l’Avv. Giulio Iannotta vi darà delucidazioni in merito.
Infortunistica stradale sul lavoro: cosa prevede la normativa
L’infortunio in itinere è stato regolamentato dall’art 12 del d.lgs. n 38 del 23 febbraio 2000, che prevede l’allargamento delle tutele previste nell’infortunio anche a quello che si verifica in queste occasioni:
durante il percorso di andata e ritorno dall’abitazione a luogo di lavoro;
durante il percorso tra due luoghi di lavoro, qualora il lavoratore abbia in essere più rapporti di lavoro;
qualora non essendo presente una mensa aziendale, durante il percorso tra il lavoro e il posto di consumazione abituale.
Esclusione
Quanto sopra indicato non viene riconosciuto se il soggetto interrompe il percorso o faccia deviazioni che non riguardino il lavoro. Sono, quindi, accettate le seguenti eccezioni: a causa di forza maggiore; per esigenze essenziali e improrogabili e nell’adempimento di obblighi penali. Tale assicurazione non entra in gioco se l’infortunio è causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti.
Normalità di percorso
la tutela INAIL si attiva nel caso di percorso normale. L’ente riconosce come normale il percorso più breve e diretto o diverso d questo, se giustificato da problemi di viabilità. Al di fuori di questo, potrebbe non essere un percorso giustificato e ritenuto valido. Può essere interrotto o variato il percorso in queste situazioni: se a ordinarlo è il datore di lavoro; per una causa di forza maggiore, in caso per esempio di deviazione stradale o problemi meccanici; per esigenze essenziali, cioè – per esempio – per brevi soste o per accompagnare i figli a scuola.
Mezzi pubblici e privati
Secondo il sopracitato articolo, l’INAIL giustifica l’utilizzo del mezzo privato quando:
il mezzo è fornito dal datore di lavoro;
non esistono mezzi di trasporto pubblico che collegano l’abituazione e luogo di lavoro;
se l’utilizzo del mezzo consente un risparmio di tempo, pari o superiore ad un’ora;
non ci sia una coincidenza tra orari di lavoro e quelli dei mezzi pubblici;
vi sia una difficoltà oggettiva a raggiungere il luogo di lavoro;
la distanza tra luogo si lavoro e abitazione è sostanziosa
la distanza tra la fermata del mezzo pubblico e l’abitazione o il luogo di lavoro è lunga.