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Negli ultimi anni, la legge è intervenuta in materia di responsabilità sanitaria, con due provvedimenti che regolano principi già consolidati. Questi interventi sono il Decreto Balduzzi e la legge Gelli-Bianco.

I due interventi

Le due leggi hanno positivizzato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio tra paziente danneggiato e medico e/o struttura sanitaria. In particolare, la legge già riconosceva che i danni causati da malpractice medica o da un trattamento errato, qualora imputabile alla struttura sanitaria, debbano essere regolati all’interno della responsabilità contrattuale.

Il contratto di spedalità

Il rapporto tra struttura sanitaria e paziente viene definito dal contratto di spedalità, il quale si attiva in automatico quando il paziente viene accettato in ospedale. Esso prevede l’obbligo da parte della struttura di adempiere non solo alle prestazioni principali, ma anche a quelle accessorie,

Obblighi della struttura sanitaria

La struttura sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 1218, nel momento in cui non adempia correttamente a tali obblighi, in virtù proprio del contratto di spedalità. Essa è, inoltre, – secondo l’articolo 1218 – responsabile anche del trattamento riservato al paziente da parte di collaboratori esterni, qualunque sia il loro incarico.

La legge Gelli-Bianco

A quanto sopra detto, tale legge stabilisce che il nosocomio, pubblico o privato, il quale si avvalga di esercenti esterni, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 anche nl caso in cui tali esercenti siano stati scelti direttamente dal paziente e non siano dipendenti interni.

Onore probatorio:  paziente

Ad oggi, dopo le numerose cause gravose sul sistema sanitario, quando un paziente non si può limitare a individuare un inadempimento ma, deve individuarne uno efficiente a produrre il danno. Pertanto, il paziente deve provare:

  • La sussistenza del contratto avente come oggetto una prestazione medica
  • L’insorgere di una nuova patologia o l’aggravamento di una esistente
  • La sussistenza di inadempimenti della struttura e/o del personale

Onore probatorio: struttura sanitaria

Una volta che il paziente avrà fornito tale prove la struttura sanitaria dovrà provare che non ci sia stato alcun errore o, nel caso in cui sia stato commesso, che non abbia avuto nessuna incidenza eziologica nella produzione del danno stesso

La responsabilità del medico

La legge ha stabilito che tutto il personale sanitario risponda dei fatti a titolo di responsabilità extracontrattuale. In questo modo, la responsabilità del medico diviene aquiliana per fatto illecito. Il paziente deve, però, provare la responsabilità del medico.

Lo studio dell’avv. Giulio Iannotta vi aspetta per una consulenza in materia.